La legge n. 94 del 15 luglio 2009, prevede importanti “disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza”.
L’art. 3, commi 7 e 8, della citata legge, dispone, fermo restando quanto previsto dall’articolo 134 del T.U.L.P.S, l’impiego di
personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi,
anche a tutela dell’incolumità dei presenti: dispone inoltre che il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 deve essere iscritto in
apposito elenco dalla prefettura.
La Fi.Fa. Security, con esperienza ventennale nelle attività di controllo nei locali pubblici, è in grado di offrire un servizio di altissimo livello con personale selezionato e qualificato direttamente.